PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
      Non si fa luogo alla seconda deliberazione per le leggi costituzionali concernenti gli statuti speciali di autonomia delle Regioni Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta qualora l'iniziativa legislativa sia esercitata dalla Regione interessata con deliberazione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio e purché il testo approvato dalle Camere corrisponda a quello adottato dal Consiglio regionale.
      Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
      Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata da ciascuna Camera con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti nella seconda votazione o nel caso di leggi costituzionali concernenti gli statuti speciali di autonomia approvate nel testo adottato dal Consiglio regionale interessato».